Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Istruttoria della corte dei Conti sul questionario al rendiconto per l'esercizio 2011
nota_istruttoria_41512012-11-30_00_00_00.0_0012251-30_11_2012-sc_lom-t87s-a.pdf
risposta_istruttoria_cdc_16_apr_2012.pdf
questionario_rendiconto_2011.pdf